Applicazione del regime di ammissione temporanea Pleasure Yacht 

L’argomento in esame riguarda la navigazione nelle acque territoriali nazionali e comunitarie, da parte di uno yacht con bandiera e proprietà di paese extra U.E..
Affrontiamo questa analisi individuando in primis che si tratta di un “Pleasure Yacht” ossia unità da diporto utilizzata per scopi ricreativi senza fini di lucro. Questo genere di imbarcazioni con bandiera di uno Stato extra-comunitario, pur essendo libere di navigare nelle acque territoriali italiane, sono tenute a seguire specifiche norme. In particolare sono obbligate al rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione di Ginevra del 1956 così come modificate dalla Convenzione di Istanbul del 1993 (concernente i mezzi di trasporto) nonché delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario – Reg. CEE n. 2454/1993.

Si tratta di norme che consentono ai Pleasure Yacht di bandiera Extracomunitaria di poter navigare nelle acque comunitarie in esonero totale da dazi all’importazione (compresa l’Iva). Questo regime ha lo scopo di facilitare il traffico internazionale e può applicarsi esclusivamente a unità navali destinate a lasciare le acque comunitarie entro un limite massimo di tempo.

Il regime speciale che rende legittima la temporanea presenza all’interno del territorio doganale comunitario (che comprende anche le acque territoriali) di unità da diporto non immesse nella libera pratica è la c.d. AMMISSIONE TEMPORANEA, la cui disciplina si trova nel regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28/07/20155 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione in vigore dal 1° maggio del 2016 – e, in parte, negli artt. 216 e 218 del T.U.L.D..
La disciplina dell’ammissione temporanea è comune a tutte le tipologie di navi siano esse mezzi di trasporto marittimi e fluviali, ma subisce una netta differenziazione in base all’uso distingiuendosi fra unità commerciali e da diporto.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto marittimo o fluviale, la distinzione è di fondamentale importanza in quanto determina una diversità di trattamento ai fini del regime di ammissione temporanea. Infatti, per quanto di interesse in questa disamina e quindi per ciò che riguarda i MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE AD USO PRIVATO CIRCOLANTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO E NON IMMESSI IN LIBERA PRATICA è prevista l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine (la libera circolazione) in accordo al dettato normativo della Convenzione di Istanbul (art. 5 lett. b, allegato C), l’art. 558 del Reg. Doganale Comunitario n. 2454/1993 a patto che siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti due condizioni:

in primo luogo, il mezzo deve essere immatricolato fuori del territorio doganale unionale (ossia in uno Stato extra U.E.) a nome di una persona fisica o società stabilita fuori del medesimo territorio;
in secondo luogo, il mezzo deve essere utilizzato da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale comunitario.

Il regime di ammissione temporanea ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di ingresso nelle acque comunitarie. Tuttavia, in ordine alla prova del rispetto del termine, la normativa comunitaria non prescrive alcunché ma corre il dovere di rammentare che i Pleasure Yacht battenti bandiera estera, ancora oggi, al momento dell’arrivo nelle acque territoriali italiane, dovrebbero munirsi del c.d. costituto di arrivo, rilasciato dall’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale ed avente la durata di 12 mesi; tale documento deve poi essere restituito, all’atto della partenza verso un porto estero, all’autorità marittima competente per il luogo di ultimo approdo. Va da sé che, avendo tale documento una durata inferiore rispetto al termine massimo di ammissione temporanea, qualora la permanenza dell’unità nelle acque territoriali italiane ecceda il limite dei 12 mesi, il soggetto esercente è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo costituto di arrivo in sostituzione di quello in scadenza.
La mancata emissione del costituto di arrivo nel primo porto italiano e suscettibile di determinare non pochi problemi all’armatore straniero specie in punto di grave difficoltà, da parte sua, di provare il momento iniziale per il decorso del termine di ammissione temporanea e conseguente nascita dell’obbligazione doganale e discendente pretesa dell’Amministrazione finanziaria a ricevere il pagamento dei tributi doganali costituiti da dazio ed I.V.A..
Pertanto, la nave o l’imbarcazione in regime di ammissione temporanea deve, entro la scadenza del termine massimo di permanenza nelle acque comunitarie, essere immessa in libera pratica (nazionalizzata) o lasciare le zone di navigazione recandosi nelle acque territoriali di uno Stato extra U.E..

In conclusione, quindi si può affermare che un Pleasure Yacht con bandiera extracomunitaria immatricolato a nome di una società o persona fisica stabilita (o residente in caso di persona fisica) fuori dal territorio unionale può navigare nelle acque territoriali italiane in regime di ammissione temporanea per un tempo non superiore ai 18 mesi. Tuttavia, la sopra esposta condizione deve sussistere, come detto, insieme alla condizione che lo yacht avente quelle caratteristiche sia utilizzato da soggetto stabilito fuori dal territorio doganale comunitario affinchè si possa navigare in esonero totale da dazi all’importazione (compresa l’Iva).