L’argomento che vogliamo trattare parte da un presupposto ossia la sussistenza di un credito derivante da un rapporto di lavoro subordinato marittimo.
Il caso esaminato dallo studio, più precisamente, riguarda un diritto di credito riconosciuto con sentenza emessa da un Tribunale del Lavoro Italiano in favore di un marittimo che aveva svolto attività lavorativa subordinata con contratto di arruolamento a bordo di una nave di proprietà di una Compagnia Navale che in seguito veniva dichiarata fallita e che per tale ragione costringeva il creditore ad insinuarsi nella procedura fallimentare per ottenere la soddisfazione del credito vantato.
La domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento avveniva assumendo che il marittimo fosse titolare di un privilegio generale in quanto lavoratore subordinato, tuttavia nonostante il riconoscimento di questo privilegio, il creditore si vedeva escluso dalla ripartizione dell’attivo fallimentare che veniva interamente assegnato ad altri lavoratori marittimi riconosciuti come titolari di privilegio speciale ai sensi della normativa dettata dal Codice della Navigazione.
Ebbene, per comprendere la ragione di questa esclusione occorre evidenziare che in seno ad una procedura fallimentare è necessario individuare in maniera precisa il tipo di credito che si vanta e perciò stabilire se si tratta di un credito chirografario o privilegiato.
I cosiddetti creditori “chirografari” sono i creditori che non sono assistiti da cause di prelazione ed in quanto tali, concorrono tra di loro in condizione di eguaglianza.
La causa di prelazione, può definirsi come una deroga al principio della condizione di eguaglianza dei creditori (par condicio creditorum) che consente al c.d. creditore “privilegiato”, la preferenza rispetto ad altri creditori nel soddisfacimento sui beni del debitore, come ad esempio avviene nel riparto delle somme che si ricavano in sede di esecuzione forzata o di liquidazione del patrimonio attivo del fallimento.
Nelle procedure fallimentari/concorsuali, il diritto del lavoratore subordinato a percepire le dovute retribuzioni rappresenta un credito di natura privilegiata in quanto garantito a norma dell’art. 2571 bis, n. 1 del C.C., da un privilegio generale.
Il che significa, come poc’anzi detto, che il lavoratore – in caso di liquidità attiva del fallimento – è preferito ad altri creditori nella soddisfazione del proprio diritto.
Tuttavia, nel caso specifico ossia “credito da lavoro marittimo” la sola indicazione di un privilegio generale ai sensi della norma appena citata riferita al generico rapporto di lavoro subordinato, determina una lesione del diritto del lavoratore che proprio in quanto marittimo gode di un privilegio speciale che gli consente di assumere una posizione di priorità nella soddisfazione del credito rispetto ai privilegi, generali e speciali, di diritto comune.
I privilegi marittimi sono infatti privilegi «speciali» in ragione del particolare rapporto esistente tra il credito e determinati beni del debitore (nave, nolo, cose caricate a bordo) su cui gravano. L’art. 548 del Codice Navigazione fissa il principio della c.d. “superprelazione” ossia della prevalenza dei privilegi marittimi e aeronautici su ogni altro privilegio, generale o speciale, di diritto comune, ancorché definito prioritario (e quindi anche su quelli indicati all’art. 2777 c.c.), nonché su ogni altro privilegio stabilito da leggi speciali.
Da qui si deduce che il credito da lavoro subordinato marittimo è individuato come privilegio speciale preferito a tutti gli altri privilegi ai sensi dell’art. 548 Codice Navigazione.
A mente di ciò, in un caso come quello qui trattato, occorre altresì fare riferimento ai privilegi marittimi ex art. 552 Codice Navigazione che stabilisce come privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio, tra gli altri “i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio”.
Pertanto, nella procedura di insinuazione al passivo di un fallimento per un credito da rapporto di lavoro subordinato marittimo con contratto di arruolamento, per poter ottenere la c.d. superprelazione in caso di liquidazione dell’attivo del fallimento è necessario individuare il credito come privilegiato ai sensi dell’art. 552 Codice Navigazione. In assenza ovvero in caso di individuazione come credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., non si potrà vantare alcuna prelazione se non successiva al soddisfacimento del c.d. crediti privilegiati speciali, con il rischio di rimanere esclusi in caso di mancanza di ulteriore liquidità attiva.