Nel mondo della nautica il contratto di ormeggio è un tema sempre dibattuto specialmente con riferimento alle responsabilità del gestore del porto ed oggi ancor più attenzionato dagli armatori stante i ricorrenti eventi atmosferici che attanagliano il nostro Paese in tutte le stagioni.
Ecco quindi che sorge il dubbio sulla distribuzione della responsabilità ovvero sui limiti della stessa in caso di danni.
Prima di addentrarci nella tematica, un breve richiamo sulle caratteristiche di questo particolare rapporto.
Il contratto di ormeggio è un contratto “atipico” o anche detto “non nominato” in quanto non è disciplinato né dal codice civile, né dal codice della navigazione.
Di fatto stipulando il contratto di ormeggio, il concessionario gestore del porto, a fronte del versamento di un prezzo, si obbliga a fornire all’armatore (proprietario o possessore) un apposito spazio acqueo protetto all’interno del porto o dell’approdo turistico. Nella prassi, questa obbligazione del concessionario include, oltre alla messa a disposizione delle strutture portuali, anche servizi ulteriori, come ad esempio fornitura di acqua ed energia elettrica oltre al posteggio ovvero tutta una serie di prestazioni collegate sinallagmaticamente al corrispettivo, compreso a volte il ricovero, nei mesi invernali, dell’imbarcazione in apposita struttura.
Infatti, proprio a mente dei servizi contrattualizzati, si può dire che se il contratto ha ad oggetto unicamente la messa a disposizione di un delimitato spazio acqueo ed il conseguente uso delle strutture portuali, si applica la disciplina codicistica relativa alla locazione. Nel caso in cui, sia previsto anche l’obbligo di custodia dell’imbarcazione e/o dei beni in essa contenute, il contratto andrà ricondotto nell’ambito normativo del deposito.
Ecco quindi che in base a quanto viene contrattualizzato dalle parti si potrà individuare la disciplina applicabile e con essa circoscrivere l’ambito della responsabilità del concessionario per eventuali danni. Così se il contratto di ormeggio prevede le caratteristiche della locazione, il concessionario risulterebbe estraneo a responsabilità per eventuali danni all’imbarcazione. Mentre nel caso, in cui il contratto rientri nell’alveo del deposito, si applica la relativa disciplina del codice civile normata dagli articoli 1766 e seguenti. In tale caso il concessionario potrà essere chiamato a rispondere dei danni materiali riportati durante l’ormeggio, della perdita e/o della sottrazione dell’imbarcazione, parimenti delle sue pertinenze ed accessori.
Al fine di liberarsi da tale responsabilità, il gestore dovrà dimostrare di aver adottato nella custodia tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza.
In conclusione, sebbene non sia imposta una forma specifica, ma stante appunto le diverse caratteristiche e conseguenti discipline, è oculato redigere il contratto in forma scritta e prestare la massima attenzione al contenuto ed alle modalità con le quali lo stesso dovrà essere eseguito, al fine di poter determinare la sussistenza anche di un obbligo di custodia e di una conseguente responsabilità per inadempimento della relativa obbligazione, considerato soprattutto che la custodia è ritenuta, nella prassi, un’obbligazione accessoria a quella principale consistente nella semplice consegna del bene.