IL MOBBING SUL LAVORO

Il mobbing consiste in una serie di comportamenti materiali e psicologici di tipo aggressivo, coercitivo, vessatorio e persecutorio prolungati e ripetuti nel tempo e posti in essere da parte del datore di lavoro e/o da parte di colleghi nei confronti di un lavoratore. L’elemento temporale è determinante in quanto per qualificare detti comportamenti come mobbing è necessario che l’attività di tipo persecutorio sia perpetrata a danno del lavoratore per almeno 6 mesi.

Prima di trattare l’argomento nello specifico individuano caratteristiche e conseguenze oltre che modalità di tutela, è necessario premettere che attualmente in Italia, a differenza di altri paesi in Europa come la Svezia che ha introdotto disposizioni antimobbing già nel 1994, non esiste una vera e propria normativa che disciplina il mobbing e non è individuato uno specifico reato penale nonostante i casi aumentino esponenzialmente ogni anno (si stimano circa un milione e mezzo di lavoratori in Italia) e il fenomeno sia certamente più esteso visto che molto spesso i casi non vengono denunciati. In verità sussistono svariate proposte di legge ferme in Parlamento, ma nulla è stato fatto quindi per dimostrare di aver subito o di subire atti di mobbing e per tutelarsi occorre porre in atto una serie di accorgimenti finalizzati alla raccolta di prove, ma soprattutto è necessario non farsi sopraffare dalla paura e cadere in quel circolo vizioso del silenzio/sopportazione per il timore di denunciare. Ciò non toglie che si possa attivare una tutela specifica come avremo modo di precisare di seguito fermo restando che il mobbing sul posto di lavoro non rientra tra le patologie riconosciute come malattie professionali o cause di servizio pagate dall’INAIL.

Il mobbing sul lavoro si può manifestare in svariate maniere ossia con atteggiamenti e gesti singoli, con scherzi ed ironie denigratorie, con rimproveri o atti discriminatori che se presi singolarmente potrebbero anche apparire non gravi, ma che se reiterati nel tempo assumono i connotati di veri e propri atti lesivi della persona. Di fatto ci sono alcuni comportamenti che contraddistinguono il mobbing e che possono essere individuati come tipici quali:

– esclusione e marginalizzazione dall’attività lavorativa;

– demansionamento rispetto al livello di inquadramento del CCNL fuori dai casi in cui risulta legittimo;

diffamazioni, pressioni o molestie psicologiche;

minaccie dirette o indirette ad un subalterno e comportamenti atti a svilire, intimorire o maltrattare la persona;

– offese personali,

– critiche immotivate e/atteggiamenti ostili;

denigrazione della persona a livello fisico e/o morale;

– attribuzione di compiti eccessivi tali da compromettere la serenità e le condizioni psicologiche del lavoratore;

– impedimento nell’utilizzare specifiche tecnologie indispensabili allo svolgimento dell’attività lavorativa;

discriminazioni di genere, di razza di lingua e di religione.

Chiariti quali siano i comportamenti occorre precisare che nell’ambiente lavorativo si possono individuare vari tipi di mobbing:

IL MOBBING DAL BASSO O DOWN UP: Questa tipologia si concretizza quando l’azione proviene da un soggetto che ricopre un ruolo e/o una posizione professionale inferiore a quella della vittima (ad esempio se un capo viene messo in discussione da più dipendenti creando una sorta di ammutinamento professionale).

Il MOBBING ORIZZONTALE : Questo è il caso in cui l’azione è posta in essere da colleghi nei confronti di un lavoratore non integrato nell’ambiente lavorativo; si tratta per lo più di casi legati a motivi religiosi, etnici o di scelte sessuali.

Il MOBBING GERARCHICO: In tal caso l’azione proviene da un soggetto che ricopre una posizione superiore rispetto alla vittima e spesso coincide con atteggiamenti che estrinsecano l’abuso di potere.

Il BOSSING O MOBBING STRATEGICO: Quando l’attività è condotta da un superiore ed è sostanzialmente finalizzata ad ottenere le dimissioni del dipendente. Non sono rari i casi in cui questa condotta è sostenuta e assecondata anche da colleghi della vittima di fatto coalizzati con il superiore.

Naturalmente subire una qualche forma di mobbing comporta per il lavoratore diverse conseguenze che spesso si estrinsecano anche con patologie molto serie.

Subire questi comportamenti infatti, può rappresentare per la vittima un vero e proprio problema non solo lavorativo ma anche sociale, familiare e psicologico che può determinare gravi ripercussioni anche sulla salute. Le sintomatologie più frequenti sono quelle di tipo ansioso-depressivo ma non mancano di essere registrati casi di gastriti, cefalee, dermatosi.

Tutto questo determina spesso anche forme di isolamento e paura soprattutto di perdere la propria posizione professionale tanto che non sono rari i casi in cui la vittima subisce senza attivarsi per la propria tutela.

Considerato, come premesso, che il mobbing non è esplicitamente tutelato dall’ordinamento italiano è quindi necessario raccogliere più prove possibili al fine di denunciare il fatto ed agire in sede civile per il risarcimento del danno.

E’ quindi importantissimo chiedere aiuto a medici e professionisti qualificati (in Italia esistono numerosi sportelli preposti) ed una volta ottenuto il supporto adeguato, sconfiggere il muro del silenzio attivandosi per la propria tutela.

Da una parte è perciò fondamentale raccogliere prove annotando tutti gli orari e fatti, circostanziare gli accadimenti, annotare i nomi dei presenti, trascrivere le attività oggetto di demansionamento rispetto al proprio livello contrattuale, cercare testimoni tra chi non lavora più presso la stessa azienda nonché provvedere a fare registrazioni.

Dall’altra occorre recarsi da un medico specializzato e farsi diagnosticare le conseguenze psico-fiische subite e le eventuali cure.

Se il comportamento del c.d. mobber è riconducibile ad azioni penalmente rilevanti come molestie, minacce, maltrattamenti anche verbali o diffamazione è possibile spiegare denuncia-querela presso le autorità competenti.

In ogni caso occorre individuare il tipo di condotta posta in essere e il soggetto o i soggetti che la reiterano. Da li valutare la situazione complessiva ed il tipo di mobbing per comprendere quali lesioni sono state poste in essere e così individuare l’entità del danno risarcibile in sede civile.

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