Il decreto legge n. 18/2020 meglio identificato come il decreto “cura-Italia” è il primo provvedimento che contiene una serie di misure emesse per affrontare l’emergenza sanitaria ed economica che ha colpito il nostro paese.
Gli interventi sono molteplici tuttavia in questa sede riteniamo utile approfondire le misure che riguardano Agenzia delle Entrate – Riscossione ovvero coloro che hanno aderito alla c.d. Definizione agevolata “rottamazione ter”, al saldo e stralcio e alla rateizzazione ordinaria o straordinaria delle cartelle esattoriali, al fine di chiarire con parole semplici come si devono comportare i cittadini interessati. Altresì fornire chiarimenti circa l’attività che Agenzia delle Entrate – Riscossione può svolgere in questo periodo.
Prima di tutto è bene precisare che l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 prevede dall’8 marzo al 31 maggio 2020 un periodo di sospensione che coinvolge sia l’attività di riscossione in senso stretto, sia le scadenze relative ai pagamenti di cartelle esattoriali e di rateazioni di qualsiasi tipo.
Semplificando si richiamano singolarmente i vari punti:
– nel periodo di sospensione indicato Agenzia delle Entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata;
– se il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella esattoriale con scadenza per il pagamento ad una data successiva all’8 marzo, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020 ed il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020;
– la rata scaduta lo scorso 28 febbraio della “Definizione agevolata” c.d. rottamazione ter se non ancora pagata può essere onorata al 31 maggio 2020;
– il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici;
– il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata del “Saldo e stralcio” in scadenza per il prossimo 31 marzo 2020;
– il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso siano essi ordinari (fino a 72 rate) o straordinari (fino a 120 rate) in scadenza dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi. Tuttavia è bene precisare che il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020;
– durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare o esecutiva come il fermo amministrativo, l’ipoteca o il pignoramento. Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, di tutti carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi, alle iscrizioni di ipoteche o attivare pignoramenti.
Evidenzio che tutti i versamenti che non sono effettuati durante la sospensione di cui al Decreto richiamato il cui termine per il pagamento è indicato al 30 giugno 2020 dovranno essere pagati in unica soluzione. Per le sole cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5) può essere invece richiesta una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione delle procedure di recupero previste per legge, è necessario fare apposita istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020.
E’ bene precisare che nonostante la sospensione indicata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione anche nel periodo suddetto tratterà comunque le istanze inviate dai contribuenti per la richiesta di rateizzazioni ed invierà le relative risposte.
Tuttavia, in considerazione delle misure contenitive contenute nel Decreto Legge ed al fine di tutelare la salute dei cittadini e del personale, gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020 e pertanto ogni richiesta deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata o tramite un intermediario abilitato.