I RAPPORTI CONTRATTUALI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA

Le numerose restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria oltre che condizionare la vita privata di ognuno di noi, impattano notevolmente sul fronte economico con conseguenze che gravano anche sulla materia contrattuale. Il blocco pressoché totale delle attività economiche stà inevitabilmente compromettendo la solidità degli accordi commerciali generando diversi problemi per coloro che si trovano impossibilitati a far fronte agli impegni contrattuali precedentemente sottoscritti.

Non è certamente possibile trattare in questa sede tutte le tipologie di contratti, tuttavia appare utile affrontare l’argomento nella speranza di chiarire alcuni aspetti giuridici connessi alla situazione contingente anche alla luce dei provvedimenti assunti dal governo. 

Entrando nel vivo della questione si può ragionevolmente affermare che in questo momento storico non mancano di emergere reali problemi per quei soggetti che si trovano in difficoltà a causa del blocco dell’attività e conseguentemente si genera il dubbio se può essere legittimamente invocata la c.d. causa di forza maggiore per liberarsi senza responsabilità dalla prestazione contrattuale assunta.

Prima di formulare una risposta è bene fare alcune precisazioni.

In linea generale, nella prassi contrattuale, sono da considerare cause di forza maggiore tutte quelle circostanze che risultano estranee al controllo della parte obbligata e che se si verificano determinano un impedimento che la stessa parte non era tenuta a prevedere al momento della sottoscrizione del contratto, né poteva evitare.

Nell’ordinamento italiano, a differenza di quello internazionale, sebbene spesso sia inserita nei contratti stipulati come clausola standard, non esiste un’esplicita definizione di “forza maggiore” rendendosi necessaria la lettura combinata di alcuni articoli del codice civile che regolamentano proprio i rapporti contrattuali. E’ quindi necessario valutare quando la corrispettività della prestazione contrattuale viene meno ovvero diviene eccessivamente onerosa o impossibile a causa di eventi imprevedibili e straordinari tali da determinare uno squilibrio all’interno del rapporto obbligatorio. Detta sopraggiunta impossibilità ad adempiere alla prestazione comporta la risoluzione del contratto quando l’impossibilità sia determinata appunto da una causa straordinaria, imprevedibile e non addebitabile al debitore (rif. normativi art. 1467 e 1256 c.c.). In questo contesto si ritrovano i presupposti di operatività della causa di forza maggiore ossia la straordinarietà e imprevedibilità dell’evento che risulta esterno alla sfera di controllo ed azione delle parti, nonché estraneo alla parte tenuta alla prestazione (c.d. debitore). I presupposti sono quindi duplici: il realizzarsi di un evento straordinario che rende la prosecuzione del rapporto contrattuale eccessivamente onerosa o impossibile e l’imprevedibilità ossia il non poter anticipare il verificarsi di determinate circostanze e condizioni al momento della stipula. In conclusione per invocare la “causa di forza maggiore” è necessario che sussistano tutti i presupposti descritti e pertanto la sua applicazione come causa di risoluzione di un contratto senza possibili conseguenze risulta sempre molto delicata tanto che appare fondamentale, anche in via generale, valutare caso per caso.

Fatte queste doverose premesse, possiamo affrontare il tema attuale ossia se nel momento contingente esiste la possibilità di invocare la forza maggiore per quella parte contrattuale che a causa delle misure restrittive imposte per il contenimento del Covid – 19 si trova oggi ostacolata o addirittura impedita alla puntuale esecuzione del contratto.

La risposta non può certamente essere univoca essendo comunque indispensabile eseguire una valutazione del tipo di contratto stipulato ovvero verificare in che misura gli impedimenti determinati dalle misure restrittive imposte incidono sull’esecuzione della prestazione. Eseguite queste analisi occorre valutare se la prestazione risulta definitivamente compromessa e quindi impossibile ovvero se è solo temporaneamente compromessa e perciò è fattibile rinegoziare il contratto al fine di tutelare la prosecuzione dei rapporti commerciali. In altre parole, se non appare irragionevole ritenere che la pandemia in atto ha le caratteristiche dell’imprevedibilità e straordinarietà e che eventuali impedimenti all’esecuzione degli obblighi contrattuali causati da misure restrittive possano rendere la prestazione impossibile e così rientrare nella causa di forza maggiore, dall’altra risulta obbligatorio eseguire valutazioni caute e precise al fine di evitare eventuali contenziosi per inadempimento contrattuale. 

Infine, appare corretto precisare che il governo con il Decreto Legge n. 18/2020 ha già emanato una serie di misure per garantire la continuazione dei rapporti contrattuali e con l’art. 91 ha stabilito che il giudice, in sede di contenzioso civile relativo ad inadempimenti contrattuali sorti in questo periodo, deve valutare la situazione di grave emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19. Tuttavia, questo non deve essere inteso come una giustificazione assoluta perché, come già detto, occorre valutare caso per caso al fine di non ritrovarsi coinvolti in procedimenti giudiziali che espongono ad ulteriori rischi.

 

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