LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI CONSENSUALI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA DURANTE IL CORONAVIRUS

– Applicazione delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense –

Uno dei temi più delicati di questo periodo foriero di numerosi dubbi e domande è legato alla iniziale sospensione, oggi limitazione, dell’attività dei Tribunali che si trovano costretti a mantenere rigide regole volte a rispettare le norme di distanziamento sociale imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. Norme che saranno presumibilmente mantenute per lungo tempo e che incidono notevolmente nelle attività processuali.

L’argomento è oceanico tuttavia in questa sede si vuole offrire alcuni chiarimenti in merito al diritto di famiglia ed ai procedimenti pendenti o da attivare in materia di separazione e/o divorzio la cui definizione, per loro stessa natura, non può certamente restare sospesa per mesi viste le possibili gravi conseguenze che l’attesa potrebbe determinare nei soggetti coinvolti, primi fra tutti i minori.

Per arginare una grande lacuna nonché per offrire una soluzione nel medio periodo, Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta tenutasi il 20 Aprile scorso ha approvato le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia che dovranno essere applicate in questa fase di emergenza fino al prossimo 30 Giugno.

Lo scopo di queste linee guida è quello di garantire, nel rispetto della tutela della salute pubblica, anche la tutela della famiglia al fine di garantire ai soggetti interessati l’accesso alla giustizia per la soluzione dei conflitti.

Prima di elencare sinteticamente quali sono le linee guida occorre precisare che il Consiglio Nazionale Forense ha espressamente indicato che “… la modalità che si ritiene debba essere sempre e comunque privilegiata sia quella che concede la possibilità per parti e difensori di presenziare personalmente in tribunale, laddove sia possibile, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa” tuttavia ha rimandato ai legali delle parti la valutazione e decisione su quale sia la scelta maggiormente rispondente alla tutela e alle esigenze del proprio assistito, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti nel procedimento e soprattutto al fine di evitare pregiudizi agli equilibri familiari.

In questo breve compendio verranno richiamate solo le linee guida con riguardo ai procedimenti di natura consensuale rinviando ad altro intervento quanto stabilito per i procedimenti giudiziali e per la negoziazione assistita.

L’attivazione dei procedimenti fino alla cessazione della fase emergenziale è ammessa esclusivamente tramite il deposito telematico dei ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi) e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c. (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli).

In questi casi i difensori delle parti eseguite le opportune valutazioni di cui sopra, potranno optare per la trattazione scritta del procedimento che vedrà quindi la fissazione di quella che oggi viene chiamata “udienza virtuale”.

Una precisazione doverosa riguarda il tentativo di conciliazione tra le parti che viene normalmente svolto dal Giudice in udienza.

Ebbene nel termine di almeno 24 ore prima dell’udienza virtuale i legali dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti contenente:

1. per i casi di separazione o divorzio la dichiarazione di non volersi conciliare;

2. di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;

3. di aver aderito liberamente alla rinuncia alla presenza fisica;

4. di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Questo documento/dichiarazione che altro non è che la manifestazione di volontà delle parti consentirà di ottenere l’emissione del provvedimento che definisce il procedimento:

– l’omologa per la separazione consensuale;

– la sentenza per il divorzio congiunto;

– il decreto collegiale negli altri casi.

Questa procedura permette che la giustizia, almeno in questi casi e nonostante le tante limitazioni del periodo, possa avere un suo corso e i soggetti coinvolti possano trovare una adeguata e veloce regolamentazione e tutela soprattutto nell’interesse dei minori coinvolti.

 

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